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La definizione di collazione ereditaria è contenuta all’interno dell’Articolo 737 del Codice Civile.

A tal proposito riportiamo che la normativa stabilisce che i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione dovranno attribuire ai coeredi tutto quello che avranno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, a patto che lo stesso soggetto defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produrrà effetti se non nei limiti della quota disponibile.

Si evince dunque che si tratta di un’operazione preliminare alla divisione ereditaria che dovrà essere effettuata dai congiunti più prossimi del defunto, ovvero: coniuge, eventuali figli e loro discendenti. Infatti, lo scopo della collazione sarà sostanzialmente quello di andare a riequilibrare gli assetti patrimoniali modificati da eventuali donazioni durante la fase di apertura della successione. Vediamo come.

Attraverso questo istituto, il legislatore si occuperà del ripristino dell’uguaglianza di trattamento nel momento in cui sarà necessario ripartire un dato patrimonio ereditario tra tutti i familiari. Dunque, il suddetto istituto sarà a totale beneficio di tutti quegli eredi che non hanno ottenuto beni mobili e immobili, o diritti, in donazione.

Collazione ereditaria: definizione e significato.

In base a quanto stabilito dal suddetto articolo 737 del Codice Civile, la collazione ereditaria si configura come un atto attraverso il quale i figli, così come i loro discendenti e il coniuge del defunto, possono conferire alla massa ereditaria ogni tipo di bene ricevuto in dono dal defunto quando era ancora in vita. Infatti, ogni donazione effettuata dal defunto in favore di un determinato soggetto potrà incidere significativamente sul totale dei beni lasciati dopo la morte.

Di conseguenza, il legislatore prevede la non neutralità sul calcolo della percentuale di patrimonio che spetta a ogni erede. La collazione è dunque un istituto riguardante la divisione ereditaria, ma è utile anche per individuare la massa ereditaria che dovrà essere suddivisa, andando a recuperare anche tutti quei possedimenti mancanti a causa delle donazioni che il defunto ha fatto quando era in vita. Quindi, la collazione è in tutto e per tutto quell’atto giuridico attraverso cui il donatario conferirà all’asse ereditario tutti i beni ricevuti per andare a formare le diverse “porzioni” nel momento immediatamente precedente alla suddivisione.

Chiaramente, soltanto alcuni soggetti saranno tenuti tra di loro a farla poiché, per chi non è compreso tra questi, non sussisterà alcun tipo di obbligo, così come nessun beneficio. Le figure in questione, con riferimento al defunto, saranno rappresentate da figli, discendenti e coniuge. Tuttavia, tra i requisiti soggettivi, è importante sottolineare come solamente queste categorie di persone, a patto che siano divenute eredi, saranno tenute alla collazione.

Tutti i soggetti tenuti alla collazione ereditaria.

Ogni soggetto tenuto alla collazione viene individuato sempre grazie all’Articolo 737 del Codice Civile. Tuttavia, sono soggetti a obbligo reciproco tutti i figli, i discendenti ed il coniuge del defunto. Inoltre, gli stessi non dovranno aver rinunciato all’eredità, non essere stati dispensati dalla collazione e aver accettato tacitamente o espressamente l’eredità del caro deceduto.

Cosa viene compreso dalla collazione.

Potranno diventare oggetto di collazione ereditaria tutte le donazioni, dirette o indirette, consecutive o traslative, remuneratorie o liberatorie, che siano state effettuate dal soggetto defunto quando era ancora in vita.
Tuttavia, affinché si configuri l’obbligo di collazione, è necessario che si tratti di una reale donazione. Quindi, non dovrà trattarsi di un semplice negozio giuridico non donativo, tra cui comodato d’uso gratuito o mutuo infruttifero.

Dunque, per il legislatore dovrà essere un atto determinante un reale impoverimento del donatore, ma anche un arricchimento volontario del ricevente, il tutto nello spirito di liberalità.

Eccezioni alla collazione ereditaria: quali sono?

È importante ricordare come, in base a quanto stabilito dalle leggi in vigore, le donazioni di modesto valore a favore del coniuge non saranno in alcun modo soggette a collazione ereditaria. Esattamente come tutte le spese destinate al mantenimento e all’educazione dei figli, quelle per spese mediche, quelle ordinarie utili all’acquisto di capi d’abbigliamento o nozze, ma anche tutti quegli esborsi ordinari a favore dell’istruzione.

Dunque, i soggetti normalmente tenuti alla collazione non dovranno suddividersi reciprocamente la spese sostenute per questa tipologia di oneri, diversamente rispetto a quanto accade nel caso in cui si tratti di vere e proprie donazioni.

Collazione ereditaria per imputazione.

Il Codice Civile italiano prevede due diversi sistemi attraverso cui è possibile mettere in atto l’operazione. Il primo è rappresentato da quanto racchiuso nell’Art.747 del Codice Civile, ovvero la collazione ereditaria per imputazione.

Tale normativa permette sempre al beneficiario di una donazione di imputare la suddetta a lui fatta dal soggetto donante in vita. Chiaramente, il valore del bene ricevuto in dono, o del diritto di cui si può godere dovrà essere opportunamente valutato nel momento in cui verrà avviato il processo utile per la successione. Inoltre, la collazione per imputazione, di solito, rappresenta la via preferibile, soprattutto considerando che quest’ultima è sempre possibile.

Un esempio concreto di collazione per imputazione può essere riprodotto prendendo un soggetto defunto, coniugato e con due figli, avente un patrimonio corrispondente a 120, che abbia donato, quando ancora in vita, l’equivalente di 20 alla propria coniuge e senza dispensa. Dunque, nel momento in cui verrà avviata la successione, in mancanza di un testamento, la coniuge di cui sopra dovrà partecipare alla collazione, e potrà farlo senza consegnare in modo materiale la parte ricevuta in dono a ciò che costituisce la massa ereditaria, ma semplicemente “imputando” quanto ricevuto a quanto le spetterebbe nel momento in cui venga aperta la successione vera e propria.

Di conseguenza, i beni che spetteranno a ogni erede menzionato poc’anzi, in base alle specifiche normative riguardanti la successione legittima, saranno corrispondenti a 1/3 e corrisponderanno dunque a 40. Tuttavia, la coniuge dovrà collazionare per imputazione quando le è stato donato dal defunto, ovvero 20, conseguendo sul patrimonio ereditario soltanto di 20 (120/3 – 20).

Cosa significa dispensa da collazione ereditaria.

Come abbiamo avuto modo di vedere, la collazione ereditaria è una procedura prevista e descritta all’interno del Codice Civile, a patto che il soggetto beneficiario di una donazione ne sia espressamente dispensato dal donante, il tutto entro i limiti della quota disponile. Dunque, il presupposto a livello giuridico sarà sostanzialmente quello di non essere coeredi rispetto alla figura verso cui si è tenuti alla collazione.

Diversamente, nel caso in cui il defunto abbia dispensato dall’obbligo di collazione, il soggetto donatario, la successione e la suddivisione dei beni si svolgeranno come se il bene ricevuto in dono con dispensa non fosse mai esistito.

Ciò significa che il de cuius può effettivamente esonerare il beneficiario da una collazione ereditaria attraverso una specifica dichiarazione di dispensa da collazione. Quest’ultima, chiaramente, agisce solamente entro i limiti della quota a disposizione. Diversamente, la parte eccedente la dispensa andrà a determinare una vera e propria lesione dei diritti di legittima.

Quindi, per quando ecceda la quota disponibile, per alcuni professionisti di settore la dispensa risulterebbe nulla, per altri rientrerebbe nell’azione di riduzione.

In che modo si può evitare la collazione ereditaria.

Come si può evitare la collazione ereditaria? Ma soprattutto: è possibile?
Come abbiamo avuto modo di osservare attraverso la lettura dei paragrafi precedenti, evitare la collazione è un’opzione possibile nel momento in cui si faccia in modo che manchino i prerequisiti utili per una sua verifica.

Dunque, la collazione ereditaria è evitabile, innanzitutto rinunciando completamente all’eredità. Ma l’obbligo non sussiste nemmeno nel caso in cui la persona cara venuta a mancare abbia inserito nel testamento la dispensa di tutti quegli eredi che avrebbero dovuto partecipare a quest’ultima.

In conclusione, considerando la complessità del tema al centro di questo articolo, quando si tratta di successioni ereditarie sarà di fondamentale importanza affidarsi solamente a studi legali con esperienza in questo particolare ambito giuridico.
Infatti, rivolgendosi ad avvocati come quelli presenti nello Studio Legale Crivello, si potrà contare su capacità professionali all’altezza di ogni questione ereditaria evitando così di incappare in problematiche legali di difficile soluzione.

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