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Il legato testamentario consiste nel lascito di uno o più beni determinati, indicati con precisione da colui che redige il testamento.

La scelta dei termini utilizzati dal testatore per disporre del bene non ha grande rilevanza giuridica: ciò che conta è la specifica individuazione del bene stesso e del soggetto a cui viene attribuito. Ad esempio, il testatore può indicare “Tizio eredita la villa in via XX” oppure “nomino Sempronio erede dell’autovettura”, in entrambi i casi si tratta di un legato.

Accettando il legato, il legatario non assume la qualità di erede, bensì acquisisce il diritto esclusivo sul bene oggetto del legato, una volta ricevuto. A differenza dell’erede, il legatario non è responsabile dei debiti ereditari e non entra a far parte della comunione dei beni ereditari.

In questa guida, esploreremo in modo chiaro e accessibile i concetti chiave che definiscono i legati testamentari, fornendo una panoramica completa sulle loro caratteristiche, tipologie e implicazioni legali.

Il nostro obiettivo è quello di offrire a chiunque sia interessato a questo tema un punto di riferimento chiaro e comprensibile, dissipando dubbi e fornendo le informazioni necessarie per comprendere a fondo il funzionamento dei legati testamentari.

Il lascito testamentario: cos’è il legato e come viene regolato dalla legge?

Nel corso della vita, è abbastanza consueto che una persona rediga un testamento, cioè un atto scritto e formale che consente di esprimere le proprie volontà in merito alla destinazione dei propri beni dopo la sua morte. In Italia, la legge stabilisce che una parte del patrimonio (le quote legittime) debba essere necessariamente devoluta ai parenti più stretti, mentre il restante (la quota disponibile) può essere attribuito liberamente ad altri soggetti, secondo le volontà del testatore.

All’interno del testamento è possibile definire due tipologie di disposizioni testamentarie:

Disposizioni a titolo universale: in questo caso, il beneficiario (erede) assume la qualità di erede, subentrando in tutti i diritti e doveri del defunto, inclusi i debiti ereditari.
Disposizioni a titolo particolare: in questo caso, il beneficiario (legatario) non assume la qualità di erede, ma acquisisce il diritto a ricevere uno o più beni specifici (il legato) indicati nel testamento. Il legatario non risponde dei debiti ereditari e non entra a far parte della comunione ereditaria.
L’articolo 588 del codice civile italiano specifica che il legato testamentario “consiste nel diritto di disporre di uno o più beni o diritti specifici”. In altre parole, il testatore può decidere di lasciare a un determinato soggetto un bene preciso, come una casa, un’auto, un’opera d’arte o una somma di denaro.

Esempio:

Disposizione a titolo universale: “Nomino mio erede universale mio figlio Mario Rossi.”
Disposizione a titolo particolare: “Lascio alla mia amica Maria Bianchi il mio quadro di Van Gogh.”

Perché è importante distinguere tra erede e legatario?

La distinzione tra erede e legatario è fondamentale per comprendere i diversi diritti e doveri che derivano dal testamento. L’erede assume una posizione di responsabilità più ampia, subentrando in tutti i rapporti giuridici del defunto, sia attivi che passivi. Il legatario, invece, acquisisce solo il diritto al bene specifico oggetto del legato e non è coinvolto nella gestione del resto del patrimonio ereditario.

L’art. 588 del codice civile afferma infatti che: “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [649 c.c.].”

Cosa succede se si è legatari in un testamento?

Scoprire di essere legatari in un testamento può suscitare dubbi e domande su cosa comporti questo ruolo. Per chiarire i concetti chiave, proviamo a fare un esempio pratico.

Ipotizziamo che un testamento lasci ad un individuo “tutto il mobilio di una casa”. In questo caso, il legatario non diventa proprietario dell’intero edificio, ma solo dei beni mobili al suo interno (come tavoli, sedie, letti, armadi).

Il legatario acquisisce un titolo particolare sulla proprietà dei beni specifici indicati nel testamento. Ciò significa che i suoi diritti si limitano esclusivamente a questi beni e non si estendono al resto del patrimonio ereditario.

Inoltre, a differenza degli eredi, il legatario non eredita i debiti del defunto. Egli avrà solo rapporti attivi con l’eredità, ovvero il diritto di ricevere i beni oggetto del legato.

In sintesi:

Il legatario non diventa proprietario dell’intero patrimonio ereditario, ma solo dei beni specifici indicati nel testamento.
Il legatario non eredita i debiti del defunto.
Il legatario ha solo rapporti attivi con l’eredità, ovvero il diritto di ricevere i beni oggetto del legato.

Cosa fare se si è legatari in un testamento?

Se si è legatari in un testamento, è importante:

  • Se nominato, contattare l’esecutore testamentario: è la persona incaricata dal testatore di dare esecuzione alle sue ultime volontà. Egli potrà fornire informazioni dettagliate sul legato e sui passi da compiere per riceverlo.
  • Verificare le condizioni del legato: il testamento potrebbe contenere condizioni specifiche che devono essere soddisfatte affinché il legatario possa ricevere il bene. Ad esempio, il legatario potrebbe essere tenuto a vivere in quella casa per un certo periodo di tempo.
  • Valutare l’accettazione o il rifiuto del legato: il legatario ha il diritto di accettare o rifiutare il legato. In caso di accettazione, dovrà seguire le procedure previste dalla legge per ricevere il bene.

Eredità vs Legato: differenze sostanziali per una gestione consapevole

Abbiamo già esposto i concetti fondamentali del legato testamentario, evidenziandone le differenze rispetto all’eredità. Ora, approfondiamo le peculiarità che distinguono nettamente questi due strumenti giuridici.

  1. Oggetto del diritto:

Eredità: conferisce un titolo universale sui beni del defunto, includendo sia le proprietà che i debiti.
Legato: attribuisce un diritto specifico su uno o più beni individuati nel testamento (ad esempio, un immobile, un’opera d’arte, una somma di denaro).

  1. Quota legittima:

Eredità: comprende la quota legittima, una porzione di patrimonio riservata ai familiari stretti per legge (coniuge, figli, genitori). La quota residuale, chiamata disponibile, è appunto a disposizione del testatore per lasciti a legatari o altri eredi.
Legato: non riguarda la quota legittima, che rimane comunque di pertinenza dei soggetti che ne hanno diritto per legge.

  1. Responsabilità per i debiti:

Eredità: gli eredi rispondono dei debiti del defunto in proporzione alla loro quota ereditaria.
Legato: i legatari non sono coinvolti nel pagamento dei debiti ereditari.

  1. Accettazione dei beni:

Eredità: gli eredi devono accettare l’eredità, esplicitamente o implicitamente.
Legato: il legato non necessita di accettazione formale, in quanto il bene entra automaticamente a far parte del patrimonio del legatario.

  1. Durata del diritto:

Eredità: il titolo di erede è definitivo e perpetuo.
Legato: il testamento può prevedere una scadenza per il legato, stabilendo un termine entro cui il legatario può godere del bene (ad esempio, 10 anni). Trascorso tale termine, il bene ritorna a far parte dell’asse ereditario.

  1. Oneri:

Eredità: gli eredi possono subentrare in oneri derivanti da contratti o disposizioni del defunto.
Legato: il legatario può essere gravato da oneri specifici indicati nel testamento (ad esempio, un contributo per le spese di trasporto di un bene) ma l’onere non può mai superare il valore del legato stesso.

  1. Rinuncia ai beni:

Eredità: gli eredi possono rinunciare all’eredità, liberandosi da diritti e doveri connessi.
Legato: il legatario può rinunciare al bene legato, se i costi per usufruirne risultano eccessivi.

Eredità e legato rappresentano strumenti giuridici distinti con implicazioni differenti. Conoscerne le differenze è fondamentale per comprendere correttamente gli eventuali rischi e i diritti derivanti da un testamento.

Le diverse tipologie di legati testamentari
Dopo aver chiarito la distinzione fondamentale tra eredità e legato, approfondiamo ora le diverse tipologie di legati più comunemente utilizzati nelle disposizioni testamentarie.

  1. Legato di singoli beni:

Definizione: è la forma più diffusa di legato e consiste nell’attribuzione del diritto di proprietà su uno o più beni specifici del patrimonio del testatore, come immobili, opere d’arte, gioielli o oggetti personali.

Caratteristiche: il trasferimento del bene al legatario avviene automaticamente alla morte del testatore, senza necessità di accettazione formale.

Il legatario diventa immediatamente proprietario del bene legato, potendone disporre a proprio piacimento.
Questa modalità di legato permette al testatore di destinare con precisione beni specifici a persone selezionate, assicurando il rispetto delle sue ultime volontà.

  1. Legato di universalità:

Definizione: consiste nel lasciare un insieme completo di beni, come un’intera collezione, una categoria di oggetti o addirittura un’intera azienda.

Caratteristiche: il legatario riceve l’intero gruppo di beni come un’unica entità, senza la possibilità di scegliere solo alcuni elementi.

Questa tipologia di legato mira a preservare l’integrità di un insieme di beni con un particolare valore affettivo o storico per il testatore.
Esempi di legato di universalità includono una biblioteca personale, una collezione di vini o un’impresa commerciale.

  1. Legato di somme di denaro:

Definizione: prevede l’assegnazione di una precisa quantità di denaro a un beneficiario nominato nel testamento.

Caratteristiche: il legatario ha diritto di ricevere la somma indicata dal testatore, generalmente prelevata dalla massa ereditaria.

Il legato di somme di denaro può assumere diverse forme, come un lascito per un’occasione specifica (ad esempio, per il matrimonio o gli studi di un nipote) o un sostegno economico periodico.
Può sorgere la necessità di individuare la fonte da cui attingere le liquidità per il pagamento del legatario, soprattutto se il testatore ha indicato una specifica provenienza che non è più disponibile al momento del decesso.

  1. Legato di alimenti:

Definizione: impone a un soggetto, spesso un erede, l’obbligo di fornire un sostegno economico regolare a un beneficiario designato, per un periodo definito o per tutta la vita.

Caratteristiche: il legato di alimenti mira a garantire la sussistenza del beneficiario, che deve dimostrare di trovarsi in stato di bisogno.

L’ammontare del sostegno economico e la sua durata sono stabiliti dal testatore nel testamento, potendo essere soggetti a modifiche in base alle mutate esigenze del beneficiario.
Il legatario di alimenti ha diritto di ricevere quanto necessario per mantenere un tenore di vita dignitoso, in linea con la sua posizione sociale.

Conoscere le diverse tipologie di legati testamentari è fondamentale per interpretare correttamente le disposizioni testamentarie e tutelare i diritti di eredi e legatari. Ogni tipologia presenta caratteristiche e implicazioni specifiche che devono essere valutate attentamente per una gestione consapevole dell’eredità.

Caratteristiche principali dei legati testamentari

Revocabilità e solennità:

I legati, come il testamento, possono essere revocati o modificati fino al momento della morte del testatore.
Devono essere espressi in un testamento valido e conforme alle norme di legge.

Patrimonialità:

I legati generalmente hanno un contenuto patrimoniale, con lo scopo di apportare un vantaggio economico al legatario.
Non è requisito essenziale la natura liberale del legato, che può essere utilizzato anche per adempiere a un obbligo o imporre un onere.
In alcuni casi, il legato potrebbe non comportare un vantaggio economico diretto, ad esempio se associato a un onere.

Accettazione e rinuncia:

A differenza dell’eredità, il legato non richiede un atto formale di accettazione da parte del beneficiario.
Il legatario diventa automaticamente titolare del legato all’apertura della successione, anche se non ne è a conoscenza.
Il legatario può rinunciare al legato per qualsiasi motivo, anche in caso di svantaggi o oneri ad esso associati.
La rinuncia è soggetta a una prescrizione decennale.
La rinuncia può essere utile se il legato comporta oneri o potenziali responsabilità.

Punti chiave:

I legati sono disposizioni testamentarie flessibili e adattabili alle circostanze mutevoli.
La validità dei legati richiede il rispetto delle formalità previste dalla legge.
Lo scopo principale dei legati è quello di arricchire il beneficiario, ma possono avere anche altri scopi.
Il legatario diventa automaticamente titolare del bene legato, ma può rinunciarvi.
La rinuncia è un diritto importante per tutelare il legatario da eventuali conseguenze negative.

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