#agentidicommercio – Studio Legale Crivello https://www.studiolegalecrivello.it Studio Legale Crivello Melegnano Thu, 01 Dec 2022 11:55:51 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 https://www.studiolegalecrivello.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-favicon_crivello-32x32.png #agentidicommercio – Studio Legale Crivello https://www.studiolegalecrivello.it 32 32 Indennità per cessazione rapporto di agenzia https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/indennita-cessazione-rapporto-agenzia/ Mon, 27 Jan 2020 10:48:05 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7315 L’indennità nella cessazione del rapporto di agenzia è spesso motivo di controversie e riteniamo quindi utile evidenziare quali i siano […]

L'articolo Indennità per cessazione rapporto di agenzia proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
L’indennità nella cessazione del rapporto di agenzia è spesso motivo di controversie e riteniamo quindi utile evidenziare quali i siano diritti e doveri delle parti in causa.
La legge stabilisce che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia è prevista la corresponsione di determinate indennità (art. 12 A.E.C. del settore commercio).

Al momento della cessazione del rapporto, che sia a tempo determinato o indeterminato, all’agente spetta un indennizzo disciplinato dalla legge e dagli Accordi Economici Collettivi.
Il calcolo dell’indennità si basa su tre criteri generali che danno vita a tre diversi retribuzioni:

  • Indennità di risoluzione del rapporto, spettante all’agente indipendentemente dal fatto che abbia procurato o meno un incremento del fatturato; solitamente essa è stabilita nella misura del 3% del fatturato medio annuo.
  • Indennità suppletiva di clientela, che spetta all’agente se il contratto si scioglie per effetto del mandante e si aggiunge all’indennizzo precedente; anch’essa pari al 3-4%  delle provvigioni medie.
  • Indennità meritocratica, riconosciuta ovviamente per merito, ovvero se l’agente ha procurato un incremento degli affari dell’agenzia mandante; è una quota aggiuntiva al risarcimento per cessazione del rapporto.

 

Quando si ha diritto all’indennità meritocratica?

L’articolo 1751 del Codice Civile prevede che la  corresponsione dell’indennità “meritocratica” è riconosciuta solo quando l’importo complessivo delle altre indennità sia inferiore al valore massimo previsto dallo stesso articolo; tale valore è la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni.

Inoltre, al momento della cessazione del rapporto, l’agente deve avere procurato nuovi clienti al preponente o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; in alternativa, il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi economici derivanti dagli affari con tali clienti.

Se anche tu hai dubbi sui tuoi diritti in caso di cessazione del rapporto, non aspettare di arrivare in giudizio! Affrettati a chiedere una consulenza legale da un esperto in materia.

Noi dello Studio Crivello siamo specializzati in ambito di contratti di agenzia e possiamo aiutarti a risolvere i tuoi dubbi. Contattaci per una consulenza e troveremo la soluzione alle tue controversie legali.

L'articolo Indennità per cessazione rapporto di agenzia proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Contratto di agenzia: recesso per giusta causa https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/recesso-contratto-agenzia/ Thu, 16 Jan 2020 09:00:02 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7094 Cosa accade nell’ambito del rapporto di agenzia se una delle parti volesse interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza? […]

L'articolo Contratto di agenzia: recesso per giusta causa proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Cosa accade nell’ambito del rapporto di agenzia se una delle parti volesse interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza? Vediamo in quali casi è possibile un recesso per giusta causa, quali sono le situazioni in cui un agente può recedere dal contratto e se questa condizione è valida per legge.

 

Cosa stabilisce la legge in tema di recesso per giusta causa

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene applicabile in via analogica al rapporto di agenzia l’art. 2119 Cod. Civ. che regola il recesso del lavoratore subordinato. Ciascuna parte può quindi recedere in tronco dal rapporto se l’altra parte pone in essere un comportamento grave, tale da impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Facciamo un esempio. Se la società mandante modifica le condizioni contrattuali diminuendo il portafoglio clienti dell’agente, quest’ultimo può recedere dal contratto per giusta causa, in quanto il fatto è considerato un “grave inadempimento contrattuale”.

 

Ma a chi spetta decidere se la giusta causa esiste o meno?

Il giudizio sull’esistenza di una giusta causa di recesso spetta al giudice, che dovrà verificare se vi è stato un inadempimento colpevole e importante. Tale inadempimento dovrà cioè ledere in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia.
In sintesi, la giusta causa di recesso è di fatto un inadempimento così grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro per mancanza di fiducia.

 

Recesso per giusta causa e pagamento delle indennità

L’agente può recedere senza preavviso dal contratto di agenzia quando la preponente abbia posto in essere un inadempimento colpevole che leda considerevolmente l’interesse dell’agente medesimo. Infatti, il preponente è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente; la violazione di questi obblighi contrattuali può configurare una giusta causa di scioglimento e del recesso senza preavviso del rapporto di agenzia; ne consegue il diritto dell’agente a ricevere l’indennità prevista dall’art. 1751 Cod. Civ.

Se il contratto di agenzia termina per il recesso della mandante (senza giusta causa) è chiaro che il preponente deve pagare all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre all’indennità di fine rapporto.

Ma anche la mandante può recedere per giusta causa qualora l’agente sia contrattualmente inadempiente e ciò non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero quando la condotta dell’agente faccia venir meno il rapporto di fiducia tra le parti. Ciò indipendentemente dalle ricadute economiche conseguenti, potendo assumere rilevanza in tal senso anche fatti di minor consistenza.

In tale ipotesi, viene meno l’obbligo della società mandante di corrispondere all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, poiché l’interruzione in tronco del rapporto è avvenuto per causa imputabile all’agente stesso. Inoltre, il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della casa mandante fa perdere il diritto all’agente alle indennità di fine rapporto.

 

Studio legale Crivello: chiedi una consulenza per la tutela dei tuoi diritti

Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito al tuo contratto di agenzia, puoi rivolgerti con fiducia allo studio legale Crivello e troverai sempre un professionista pronto ad assisterti per la tutela dei tuoi diritti.

L'articolo Contratto di agenzia: recesso per giusta causa proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Il capo area degli agenti di commercio https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/capo-area-agenti-commercio/ Thu, 12 Dec 2019 09:00:23 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7103 Tu sai che l’agente di commercio può essere anche un capo area e che è importante definire il suo mandato […]

L'articolo Il capo area degli agenti di commercio proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Tu sai che l’agente di commercio può essere anche un capo area e che è importante definire il suo mandato e le provvigioni spettanti?

La figura dell’agente di commercio, riconosciuta dalla giurisprudenza, può avvalersi di collaboratori in forma piramidale per favorire l’attività di promozione e vendita dei prodotti commercializzati. Accade infatti che la società mandante affidi all’agente, unitamente all’incarico di promozione e vendita in una zona determinata, anche l’incarico di controllare una rete di agenti; questo avviene quasi sempre dietro il pagamento di una provvigione sul fatturato dei medesimi agenti o su quello realizzato nella zona in cui gli stessi operano, anche se questa modalità di remunerazione dell’incarico non è del tutto corretta.
Ovviamente, si tratta di un’attività complementare e accessoria rispetto a quanto espressamente previsto dagli artt. 1742 e 1746 del Cod. Civ. Mansioni del capo area sono: controllare l’operato degli agenti, affiancare gli stessi presso la clientela, suggerire e stimolare verso nuove iniziative commerciali.

 

Provvigione all’agente capo area, sì ma il fisso mensile?

Gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono che per il “capo area” dovrà essere pattuito uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale.
Cosa si intende per compenso non provvigionale? La giurisprudenza in materia si riferisce ad un corrispettivo predeterminato e in misura fissa, non commisurato al fatturato prodotto dagli agenti coordinati.
Quindi, laddove nel contratto individuale sia inserita una clausola che prevede un compenso provvigionale anche per detta attività aggiuntiva, questa clausola è da ritenersi invalida.
Per determinare il compenso “non provvigionale” dell’agente capo area, si deve tener conto della “retribuzione minima” corrisposta al lavoratore subordinato per lo svolgimento di attività corrispondente.

 

Agente di commercio capo area: cosa accade se si revoca il mandato?

Ma perché con questo articolo ci stiamo interessando dell’attività di agente capo area?
Cosa potrebbe cambiare nel suo contratto in caso di revoca del mandato come coordinatore?
La giurisprudenza vigente sostiene che essendo il contratto di capo area accessorio al contratto principale, qualora questo dovesse essere revocato, il preponente non è tenuto al rispetto dei termini di preavviso previsti in materia di agenzia.
L’attività concretamente resa dal capo area non è finalizzata solo alla conclusione personale di affari; è anche quella di consentire alla propria rete di vendita di sviluppare un fatturato che faccia ottenere a lui un compenso ulteriore, oltre la provvigione. Ma l’oggetto principale del contratto deve essere comunque quello di promozione degli affari, rimanendo il coordinamento, un’attività solo accessoria e aggiuntiva.

Hai altri dubbi in merito al contratto di agenzia e alla funzione accessoria di capo area? Vuoi maggiori delucidazioni sull’attività di coordinamento?
Lo Studio Legale Crivello è a tua disposizione per una consulenza specifica in materia.
Contattaci!

L'articolo Il capo area degli agenti di commercio proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato: cosa dobbiamo sapere https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/contratto-agenzia-tempo-determinato-e-indeterminato/ Thu, 21 Nov 2019 09:00:08 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7214 Prima di iniziare la trattazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato e determinato, spieghiamo brevemente cos’è in generale un […]

L'articolo Contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato: cosa dobbiamo sapere proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Prima di iniziare la trattazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato e determinato, spieghiamo brevemente cos’è in generale un contratto di agenzia.

Nell’ambito della disciplina del diritto del lavoro, si tratta di un contratto tra un’azienda (la “preponente“) e  l'”agente”, il quale assume l’incarico di promuovere e concludere contratti per conto della preponente, in una determinata zona e dietro il pagamento di una retribuzione.
La disciplina di questi contratti è prevista dal Codice Civile e integrata dagli Accordi Economici Collettivi,  sottoscritti dai sindacati degli agenti di commercio.
Ma perché è importante conoscere la disciplina di questi contratti? E perché ci interessa capire se un contratto è a tempo determinato o indeterminato? Ovviamente ciò incide profondamente sulla normativa applicabile e sui termini di preavviso in caso di cessazione del rapporto.
Cosa dice la legge?
Il contratto di agenzia a tempo indeterminato può essere fatto cessare in qualsiasi momento dando il relativo preavviso; invece per il contratto a tempo determinato bisogna attendere la naturale scadenza del contratto, pena il risarcimento del danno per risoluzione anticipata, solitamente pari alle provvigioni perdute fino alla scadenza.

 

Contratto a tempo determinato: fai attenzione al rinnovo

Se il contratto è a tempo determinato cosa deve valutare l’agente prima di recedere?
Spesso il contratto di agenzia a tempo determinato prevede una clausola di rinnovo automatico e, pertanto, in tal caso bisogna prestare massima attenzione al termine per la disdetta per impedire il rinnovo tacito del contratto.
Solitamente, la società mandante non pattuisce mai scadenze superiori ad un anno, in modo da evitare il rischio di vedersi legata all’agente per troppo tempo.
L’articolo 1759 comma I del Cod. Civ. stabilisce poi che “il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti oltre il termine di scadenza, si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.

 

Vuoi recedere dal contratto? Ecco a cosa vai incontro

Appare chiaro dunque che ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro i termini di preavviso stabiliti dagli A.E.C. di settore.
Certo che se la parte recedente, in qualsiasi momento, intende porre fine con effetto immediato al rapporto di agenzia, le è possibile farlo; essa dovrà però corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento quantificata sulla base delle provvigioni calcolate per i mesi di preavviso dovuti in base agli A.E.C.
Per essere più chiari, la legge stabilisce che se per il contratto a tempo indeterminato è necessario rispettare i termini di preavviso, per quello determinato, tali termini non sono previsti e pertanto il contratto si conclude alla scadenza; qualora una delle due parti decidesse di recedere prima della naturale scadenza, allora si tratterà di un’inadempienza contrattuale che prevede il pagamento di un’indennità a titolo risarcitorio.

 

Cosa puoi fare tu prima di concludere un contratto?

Le clausole di un contratto di agenzia possono essere molto intricate e controverse, anche quando apparentemente sembrano chiare: in caso di dubbi sulla normativa o sui tuoi diritti, puoi sempre rivolgerti ad un legale che possa aiutarti a fare chiarezza sulla tua posizione ed evitare inutili rischi.
A tale proposito potrai rivolgerti allo Studio Legale Crivello che è specializzato in disciplina del lavoro e in particolare sui contratti di agenzia.
Rivolgiti a noi per un consulto sui tuoi reali diritti e doveri.

L'articolo Contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato: cosa dobbiamo sapere proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Termini di preavviso del contratto Enasarco https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/termini-preavviso-contratto-enasarco/ Thu, 07 Nov 2019 09:00:27 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7201 Sei un agente di commercio e hai deciso di recedere dal tuo contratto? I termini di preavviso in merito alle […]

L'articolo Termini di preavviso del contratto Enasarco proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Sei un agente di commercio e hai deciso di recedere dal tuo contratto? I termini di preavviso in merito alle dimissioni dal proprio mandato sono un argomento controverso che spesso crea delle grosse divergenze, fino a dover richiedere l’intervento di un legale.
Se hai intenzione quindi di recedere dal tuo contratto, è bene che tu sappia cosa stabilisce la legge e cosa stabiliscono gli Accordi Economici Collettivi.
In caso di dimissioni dell’agente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa:

  •  3 mesi per l’agente plurimandatario;
  •  5 mesi per l’agente monomandatario.

Si tratta di una durata che rimane sempre uguale e non tiene conto degli anni di durata del rapporto di agenzia.
Se è l’azienda che vuole “licenziarti”, gli A.E.C. (Accordi Economici Collettivi) prevedono di concedere all’agente un preavviso crescente in base agli anni di durata del contratto.

 

La norma che regola il preavviso del contratto di agenzia

Oltre agli A.E.C. esiste una normativa del codice civile che regola questo importante aspetto del rapporto di agenzia, ovvero l’ art. 1750, comma II del Codice Civile. Questa norma concede ad entrambe le parti la facoltà di recedere liberamente dal contratto a tempo indeterminato, senza alcuna motivazione, dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Lo stesso articolo, al comma III, stabilisce i suddetti termini: 1 mese per il 1° anno; 2 mesi per il 2° anno; 3 mesi per il 3° anno; 4 mesi per il 4° anno; 5 mesi per il 5° anno ed, infine, 6 mesi per il 6° anno e per gli anni successivi.
Con questa normativa si vuole uniformare il diritto dell’agente a quello del mandante, rendendo uguale il tempo di preavviso per entrambe le parti. In ogni caso, se le parti si accordano per un termine più breve, la legge stabilisce che quello previsto a favore dell’azienda non può essere più breve di quello stabilito dal Codice Civile.

 

Quale differenza di tempistica per l’agente plurimandatario e monomandatario?

Gli Accordi Economici Collettivi hanno successivamente previsto, nel caso di risoluzione del rapporto da parte della mandante, una differenza di quantificazione del preavviso; tale differenza varia a seconda che l’agente di commercio operi come plurimandatario ovvero come monomandatario.
A tale proposito, l‘art. 1750, IV comma, Cod. Civ. riconosce espressamente alle parti la possibilità di concordare termini di preavviso di maggiore durata, anche se “il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente”.

 

Cosa significa?

Sui termini di preavviso la norma e gli A.E.C. creano una sostanziale differenza, che possiamo riassumente nel seguente modo.

  • Secondo il Codice Civile già dal 1° anno di lavoro, entrambe le parti possono recedere con un preavviso di 1 mese che diventa via via crescente fino al 6° anno di lavoro con un preavviso di 6 mesi.
  • Secondo gli A.E.C. dal 1 ° anno di lavoro in poi, l’agente plurimandatario deve dare sempre un preavviso di 3 mesi, mentre il monomandatario sempre di 5 mesi.

 

In caso di controversia, chi ha ragione? 

Il problema principale è che, nel caso in cui per esempio un agente comunica erroneamente un preavviso di 3 mesi, l’azienda non può di certo obbligarlo a lavorare per un periodo maggiore, ma può addebitargli i tempi di preavviso corretti, con la conseguenza che l’agente subirà l’addebito di una somma pari alle mensilità di preavviso non lavorate.

In altre parole, ciò rappresenterebbe una forma di invalidità e l’azienda potrebbe addebitare all’agente il maggior preavviso previsto dal Codice Civile.
E’ importante osservare che, laddove il contratto individuale contenga un rinvio alle disposizioni degli A.E.C. di settore, questo potrebbe prevedere dei termini superiori di preavviso, rispetto a quelli minimi garantiti dal Codice Civile.

 

Codice civile o AEC? 

Il ricorso alla disciplina collettiva rimane possibile solo qualora questa preveda delle condizioni più favorevoli per l’agente. In caso contrario, dovrà ritenersi applicabile unicamente la disciplina dettata dal citato art. 1750 Cod. Civ. In proposito, è importante evidenziare i criteri di diritto fondamentale del nostro ordinamento; essi impongono che gli A.E.C. vadano ad integrare e applicare quanto disposto negli articoli di legge sulla base del principio di inderogabilità in peius. Al contrario, è invece possibile che il contratto individuale si discosti dal contratto collettivo derogandolo in melius.

 

Studio Legale Crivello: una risposta ai tuoi dubbi

La gestione dei contratti per gli agenti di commercio è una disciplina assai complessa che richieda una competenza specifica; talvolta il ricorso al parere di un legale può essere una soluzione preventiva per evitare cause lunghe e dispendiose.
Lo studio Legale Crivello è a tua disposizione per aiutarti a risolvere tutte le problematiche legate al contratto di agenzia e per far valere i tuoi diritti.
Contattaci per informazioni e per fissare un appuntamento.

L'articolo Termini di preavviso del contratto Enasarco proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Contratti agente di commercio e procacciatore d’affari https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/contratti-agenti-e-procacciatori-affari/ Thu, 24 Oct 2019 08:00:45 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7063 Mono o Plurimandatario? Scopriamo le differenze e le insidie nascoste Purtroppo, non di rado i contratti di agente di commercio […]

L'articolo Contratti agente di commercio e procacciatore d’affari proviene da Studio Legale Crivello.

]]>
Mono o Plurimandatario? Scopriamo le differenze e le insidie nascoste

Purtroppo, non di rado i contratti di agente di commercio e procacciatore d’affari presentano molte insidie nascoste tra le pieghe delle varie clausole (di solito predisposte unilateralmente dalla mandante), che spesso sono talmente complicate da richiedere il parere di un legale sulla loro corretta interpretazione. Solo un parere di un avvocato esperto in questo settore può farti evitare delle scelte affrettate e sbagliate che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente i tuoi diritti.

Tipi di contratto

Bisogna fare chiarezza sulla tipologia di contratto sottoscritto, prima di valutare se abbiamo subito un’ingiustizia e se è il caso di rivolgersi al Giudice; a volte è meglio cercare di raggiungere un accordo con la mandante, piuttosto che intraprendere una lunga ed estenuante vertenza giudiziale.
Generalmente, gli agenti di commercio rientrano nella categoria degli intermediari commerciali incaricati dalle aziende e senza vincolo di subordinazione nello svolgimento della loro attività; l’unico obbligo è quello di essere iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito presso le locali camere di commercio.

Agente di commercio, procacciatore o rappresentante? Ecco le differenze

La prima differenza rilevante è tra la figura dell’agente di commercio e quella del procacciatore d’affari, spesso confuse fra loro.
L’agente di commercio è tenuto ad assicurare una continua collaborazione all’imprenditore dal quale ha ricevuto il mandato, mentre il procacciatore d’affari può prestare attività per diversi preponenti e non è legato al vincolo di esclusività, cosa che potrebbe invece accadere all’agente. Insomma il procacciatore è un lavoratore occasionale e anche la natura giuridica delle provvigioni, cambia.

Ulteriore differenza va fatta anche fra la figura dell’agente e quella del rappresentante. Il primo non ha potere di firma e quindi non vincola con i suoi affari la casa mandante; il secondo invece ha potere di firma in nome e per conto del mandante, seppure nei limiti previsti dalla sua procura.
Insomma, prima di firmare un qualsiasi contratto è bene sapere che tipo di rapporto lavorativo andiamo ad instaurare!
Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato; in ogni caso all’atto della scadenza o della cessazione, la casa preponente dovrà pagare all’agente delle indennità.

Contratto mono o pluri mandatario: cosa scegliere? (l’agente non può scegliere!!!)

Hai sottoscritto un contratto monomandatario e vuoi sapere se puoi collaborare con altre aziende senza rischiare di violare gli obblighi contrattuali?
Allora devi sapere che…
Il contratto monomandatario ti obbliga ad esercitare per conto di una sola azienda, a differenza del plurimandatario che può assumere più incarichi con diverse mandanti.
Non esiste una normativa che possa obbligare per legge un agente ad assumere un solo mandato o più mandati; pertanto ciò dipende da una scelta contrattuale delle parti che valuteranno insieme benefici economici e vantaggi dell’accordo. Questa distinzione è importante per quanto riguarda poi le indennità di risoluzione del rapporto, il preavviso, le indennità meritocratiche, il patto di non concorrenza.

L’agente di commercio in ogni caso produce un reddito fiscalmente rilevante, che rientra nel cosiddetto reddito d’impresa, assoggettato a ritenuta e contribuzione Enasarco. Stessa cosa vale anche per i benefit, se previsti dal contratto.
E come classificare il rimborso spese? Per legge, l’agente non ha diritto al rimborso spese in quanto lavora in autonomia, come se la ditta fosse la propria. Tuttavia, se ti è stato concesso un rimborso spese, è necessario che tu emetta regolare fattura di quanto ricevuto, per essere in regola.

Hai dubbi? Contatta lo Studio Legale Crivello

Hai deciso di firmare un contratto come agente di commercio? Ci sono degli aspetti della normativa che non ti sono particolarmente chiari? Pensi di aver subito o di poter subire un’ingiustizia?
Su internet esistono diversi siti pronti a dare una risposta alle tue perplessità, ma non sempre le consulenze online sono affidabili; soprattutto, la materia è piuttosto complessa e richiede un intervento di un legale esperto del settore, per evitare di imbattersi in cause lunghe e dispendiose.
Per tutti i tuoi dubbi e le tue domande, lo Studio Legale Crivello può darti una soluzione immediata e professionale.
Contattaci per richiedere un appuntamento.

L'articolo Contratti agente di commercio e procacciatore d’affari proviene da Studio Legale Crivello.

]]>