#dimissioniagentidicommercio – Studio Legale Crivello https://www.studiolegalecrivello.it Studio Legale Crivello Melegnano Thu, 01 Dec 2022 11:55:47 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 https://www.studiolegalecrivello.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-favicon_crivello-32x32.png #dimissioniagentidicommercio – Studio Legale Crivello https://www.studiolegalecrivello.it 32 32 Indennità per cessazione rapporto di agenzia https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/indennita-cessazione-rapporto-agenzia/ Mon, 27 Jan 2020 10:48:05 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7315 L’indennità nella cessazione del rapporto di agenzia è spesso motivo di controversie e riteniamo quindi utile evidenziare quali i siano […]

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L’indennità nella cessazione del rapporto di agenzia è spesso motivo di controversie e riteniamo quindi utile evidenziare quali i siano diritti e doveri delle parti in causa.
La legge stabilisce che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia è prevista la corresponsione di determinate indennità (art. 12 A.E.C. del settore commercio).

Al momento della cessazione del rapporto, che sia a tempo determinato o indeterminato, all’agente spetta un indennizzo disciplinato dalla legge e dagli Accordi Economici Collettivi.
Il calcolo dell’indennità si basa su tre criteri generali che danno vita a tre diversi retribuzioni:

  • Indennità di risoluzione del rapporto, spettante all’agente indipendentemente dal fatto che abbia procurato o meno un incremento del fatturato; solitamente essa è stabilita nella misura del 3% del fatturato medio annuo.
  • Indennità suppletiva di clientela, che spetta all’agente se il contratto si scioglie per effetto del mandante e si aggiunge all’indennizzo precedente; anch’essa pari al 3-4%  delle provvigioni medie.
  • Indennità meritocratica, riconosciuta ovviamente per merito, ovvero se l’agente ha procurato un incremento degli affari dell’agenzia mandante; è una quota aggiuntiva al risarcimento per cessazione del rapporto.

 

Quando si ha diritto all’indennità meritocratica?

L’articolo 1751 del Codice Civile prevede che la  corresponsione dell’indennità “meritocratica” è riconosciuta solo quando l’importo complessivo delle altre indennità sia inferiore al valore massimo previsto dallo stesso articolo; tale valore è la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni.

Inoltre, al momento della cessazione del rapporto, l’agente deve avere procurato nuovi clienti al preponente o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; in alternativa, il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi economici derivanti dagli affari con tali clienti.

Se anche tu hai dubbi sui tuoi diritti in caso di cessazione del rapporto, non aspettare di arrivare in giudizio! Affrettati a chiedere una consulenza legale da un esperto in materia.

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Contratto di agenzia: recesso per giusta causa https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/recesso-contratto-agenzia/ Thu, 16 Jan 2020 09:00:02 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7094 Cosa accade nell’ambito del rapporto di agenzia se una delle parti volesse interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza? […]

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Cosa accade nell’ambito del rapporto di agenzia se una delle parti volesse interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza? Vediamo in quali casi è possibile un recesso per giusta causa, quali sono le situazioni in cui un agente può recedere dal contratto e se questa condizione è valida per legge.

 

Cosa stabilisce la legge in tema di recesso per giusta causa

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene applicabile in via analogica al rapporto di agenzia l’art. 2119 Cod. Civ. che regola il recesso del lavoratore subordinato. Ciascuna parte può quindi recedere in tronco dal rapporto se l’altra parte pone in essere un comportamento grave, tale da impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Facciamo un esempio. Se la società mandante modifica le condizioni contrattuali diminuendo il portafoglio clienti dell’agente, quest’ultimo può recedere dal contratto per giusta causa, in quanto il fatto è considerato un “grave inadempimento contrattuale”.

 

Ma a chi spetta decidere se la giusta causa esiste o meno?

Il giudizio sull’esistenza di una giusta causa di recesso spetta al giudice, che dovrà verificare se vi è stato un inadempimento colpevole e importante. Tale inadempimento dovrà cioè ledere in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia.
In sintesi, la giusta causa di recesso è di fatto un inadempimento così grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro per mancanza di fiducia.

 

Recesso per giusta causa e pagamento delle indennità

L’agente può recedere senza preavviso dal contratto di agenzia quando la preponente abbia posto in essere un inadempimento colpevole che leda considerevolmente l’interesse dell’agente medesimo. Infatti, il preponente è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente; la violazione di questi obblighi contrattuali può configurare una giusta causa di scioglimento e del recesso senza preavviso del rapporto di agenzia; ne consegue il diritto dell’agente a ricevere l’indennità prevista dall’art. 1751 Cod. Civ.

Se il contratto di agenzia termina per il recesso della mandante (senza giusta causa) è chiaro che il preponente deve pagare all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre all’indennità di fine rapporto.

Ma anche la mandante può recedere per giusta causa qualora l’agente sia contrattualmente inadempiente e ciò non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero quando la condotta dell’agente faccia venir meno il rapporto di fiducia tra le parti. Ciò indipendentemente dalle ricadute economiche conseguenti, potendo assumere rilevanza in tal senso anche fatti di minor consistenza.

In tale ipotesi, viene meno l’obbligo della società mandante di corrispondere all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, poiché l’interruzione in tronco del rapporto è avvenuto per causa imputabile all’agente stesso. Inoltre, il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della casa mandante fa perdere il diritto all’agente alle indennità di fine rapporto.

 

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Termini di preavviso del contratto Enasarco https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/termini-preavviso-contratto-enasarco/ Thu, 07 Nov 2019 09:00:27 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7201 Sei un agente di commercio e hai deciso di recedere dal tuo contratto? I termini di preavviso in merito alle […]

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Sei un agente di commercio e hai deciso di recedere dal tuo contratto? I termini di preavviso in merito alle dimissioni dal proprio mandato sono un argomento controverso che spesso crea delle grosse divergenze, fino a dover richiedere l’intervento di un legale.
Se hai intenzione quindi di recedere dal tuo contratto, è bene che tu sappia cosa stabilisce la legge e cosa stabiliscono gli Accordi Economici Collettivi.
In caso di dimissioni dell’agente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa:

  •  3 mesi per l’agente plurimandatario;
  •  5 mesi per l’agente monomandatario.

Si tratta di una durata che rimane sempre uguale e non tiene conto degli anni di durata del rapporto di agenzia.
Se è l’azienda che vuole “licenziarti”, gli A.E.C. (Accordi Economici Collettivi) prevedono di concedere all’agente un preavviso crescente in base agli anni di durata del contratto.

 

La norma che regola il preavviso del contratto di agenzia

Oltre agli A.E.C. esiste una normativa del codice civile che regola questo importante aspetto del rapporto di agenzia, ovvero l’ art. 1750, comma II del Codice Civile. Questa norma concede ad entrambe le parti la facoltà di recedere liberamente dal contratto a tempo indeterminato, senza alcuna motivazione, dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Lo stesso articolo, al comma III, stabilisce i suddetti termini: 1 mese per il 1° anno; 2 mesi per il 2° anno; 3 mesi per il 3° anno; 4 mesi per il 4° anno; 5 mesi per il 5° anno ed, infine, 6 mesi per il 6° anno e per gli anni successivi.
Con questa normativa si vuole uniformare il diritto dell’agente a quello del mandante, rendendo uguale il tempo di preavviso per entrambe le parti. In ogni caso, se le parti si accordano per un termine più breve, la legge stabilisce che quello previsto a favore dell’azienda non può essere più breve di quello stabilito dal Codice Civile.

 

Quale differenza di tempistica per l’agente plurimandatario e monomandatario?

Gli Accordi Economici Collettivi hanno successivamente previsto, nel caso di risoluzione del rapporto da parte della mandante, una differenza di quantificazione del preavviso; tale differenza varia a seconda che l’agente di commercio operi come plurimandatario ovvero come monomandatario.
A tale proposito, l‘art. 1750, IV comma, Cod. Civ. riconosce espressamente alle parti la possibilità di concordare termini di preavviso di maggiore durata, anche se “il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente”.

 

Cosa significa?

Sui termini di preavviso la norma e gli A.E.C. creano una sostanziale differenza, che possiamo riassumente nel seguente modo.

  • Secondo il Codice Civile già dal 1° anno di lavoro, entrambe le parti possono recedere con un preavviso di 1 mese che diventa via via crescente fino al 6° anno di lavoro con un preavviso di 6 mesi.
  • Secondo gli A.E.C. dal 1 ° anno di lavoro in poi, l’agente plurimandatario deve dare sempre un preavviso di 3 mesi, mentre il monomandatario sempre di 5 mesi.

 

In caso di controversia, chi ha ragione? 

Il problema principale è che, nel caso in cui per esempio un agente comunica erroneamente un preavviso di 3 mesi, l’azienda non può di certo obbligarlo a lavorare per un periodo maggiore, ma può addebitargli i tempi di preavviso corretti, con la conseguenza che l’agente subirà l’addebito di una somma pari alle mensilità di preavviso non lavorate.

In altre parole, ciò rappresenterebbe una forma di invalidità e l’azienda potrebbe addebitare all’agente il maggior preavviso previsto dal Codice Civile.
E’ importante osservare che, laddove il contratto individuale contenga un rinvio alle disposizioni degli A.E.C. di settore, questo potrebbe prevedere dei termini superiori di preavviso, rispetto a quelli minimi garantiti dal Codice Civile.

 

Codice civile o AEC? 

Il ricorso alla disciplina collettiva rimane possibile solo qualora questa preveda delle condizioni più favorevoli per l’agente. In caso contrario, dovrà ritenersi applicabile unicamente la disciplina dettata dal citato art. 1750 Cod. Civ. In proposito, è importante evidenziare i criteri di diritto fondamentale del nostro ordinamento; essi impongono che gli A.E.C. vadano ad integrare e applicare quanto disposto negli articoli di legge sulla base del principio di inderogabilità in peius. Al contrario, è invece possibile che il contratto individuale si discosti dal contratto collettivo derogandolo in melius.

 

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La gestione dei contratti per gli agenti di commercio è una disciplina assai complessa che richieda una competenza specifica; talvolta il ricorso al parere di un legale può essere una soluzione preventiva per evitare cause lunghe e dispendiose.
Lo studio Legale Crivello è a tua disposizione per aiutarti a risolvere tutte le problematiche legate al contratto di agenzia e per far valere i tuoi diritti.
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