#contrattoenasarco – Studio Legale Crivello https://www.studiolegalecrivello.it Studio Legale Crivello Melegnano Thu, 01 Dec 2022 11:55:01 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 https://www.studiolegalecrivello.it/wp-content/uploads/2018/03/cropped-favicon_crivello-32x32.png #contrattoenasarco – Studio Legale Crivello https://www.studiolegalecrivello.it 32 32 Indennità per cessazione rapporto di agenzia https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/indennita-cessazione-rapporto-agenzia/ Mon, 27 Jan 2020 10:48:05 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7315 L’indennità nella cessazione del rapporto di agenzia è spesso motivo di controversie e riteniamo quindi utile evidenziare quali i siano […]

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L’indennità nella cessazione del rapporto di agenzia è spesso motivo di controversie e riteniamo quindi utile evidenziare quali i siano diritti e doveri delle parti in causa.
La legge stabilisce che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia è prevista la corresponsione di determinate indennità (art. 12 A.E.C. del settore commercio).

Al momento della cessazione del rapporto, che sia a tempo determinato o indeterminato, all’agente spetta un indennizzo disciplinato dalla legge e dagli Accordi Economici Collettivi.
Il calcolo dell’indennità si basa su tre criteri generali che danno vita a tre diversi retribuzioni:

  • Indennità di risoluzione del rapporto, spettante all’agente indipendentemente dal fatto che abbia procurato o meno un incremento del fatturato; solitamente essa è stabilita nella misura del 3% del fatturato medio annuo.
  • Indennità suppletiva di clientela, che spetta all’agente se il contratto si scioglie per effetto del mandante e si aggiunge all’indennizzo precedente; anch’essa pari al 3-4%  delle provvigioni medie.
  • Indennità meritocratica, riconosciuta ovviamente per merito, ovvero se l’agente ha procurato un incremento degli affari dell’agenzia mandante; è una quota aggiuntiva al risarcimento per cessazione del rapporto.

 

Quando si ha diritto all’indennità meritocratica?

L’articolo 1751 del Codice Civile prevede che la  corresponsione dell’indennità “meritocratica” è riconosciuta solo quando l’importo complessivo delle altre indennità sia inferiore al valore massimo previsto dallo stesso articolo; tale valore è la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni.

Inoltre, al momento della cessazione del rapporto, l’agente deve avere procurato nuovi clienti al preponente o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; in alternativa, il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi economici derivanti dagli affari con tali clienti.

Se anche tu hai dubbi sui tuoi diritti in caso di cessazione del rapporto, non aspettare di arrivare in giudizio! Affrettati a chiedere una consulenza legale da un esperto in materia.

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Contratto di agenzia: recesso per giusta causa https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/recesso-contratto-agenzia/ Thu, 16 Jan 2020 09:00:02 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7094 Cosa accade nell’ambito del rapporto di agenzia se una delle parti volesse interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza? […]

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Cosa accade nell’ambito del rapporto di agenzia se una delle parti volesse interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza? Vediamo in quali casi è possibile un recesso per giusta causa, quali sono le situazioni in cui un agente può recedere dal contratto e se questa condizione è valida per legge.

 

Cosa stabilisce la legge in tema di recesso per giusta causa

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene applicabile in via analogica al rapporto di agenzia l’art. 2119 Cod. Civ. che regola il recesso del lavoratore subordinato. Ciascuna parte può quindi recedere in tronco dal rapporto se l’altra parte pone in essere un comportamento grave, tale da impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Facciamo un esempio. Se la società mandante modifica le condizioni contrattuali diminuendo il portafoglio clienti dell’agente, quest’ultimo può recedere dal contratto per giusta causa, in quanto il fatto è considerato un “grave inadempimento contrattuale”.

 

Ma a chi spetta decidere se la giusta causa esiste o meno?

Il giudizio sull’esistenza di una giusta causa di recesso spetta al giudice, che dovrà verificare se vi è stato un inadempimento colpevole e importante. Tale inadempimento dovrà cioè ledere in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia.
In sintesi, la giusta causa di recesso è di fatto un inadempimento così grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro per mancanza di fiducia.

 

Recesso per giusta causa e pagamento delle indennità

L’agente può recedere senza preavviso dal contratto di agenzia quando la preponente abbia posto in essere un inadempimento colpevole che leda considerevolmente l’interesse dell’agente medesimo. Infatti, il preponente è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente; la violazione di questi obblighi contrattuali può configurare una giusta causa di scioglimento e del recesso senza preavviso del rapporto di agenzia; ne consegue il diritto dell’agente a ricevere l’indennità prevista dall’art. 1751 Cod. Civ.

Se il contratto di agenzia termina per il recesso della mandante (senza giusta causa) è chiaro che il preponente deve pagare all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre all’indennità di fine rapporto.

Ma anche la mandante può recedere per giusta causa qualora l’agente sia contrattualmente inadempiente e ciò non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero quando la condotta dell’agente faccia venir meno il rapporto di fiducia tra le parti. Ciò indipendentemente dalle ricadute economiche conseguenti, potendo assumere rilevanza in tal senso anche fatti di minor consistenza.

In tale ipotesi, viene meno l’obbligo della società mandante di corrispondere all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, poiché l’interruzione in tronco del rapporto è avvenuto per causa imputabile all’agente stesso. Inoltre, il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della casa mandante fa perdere il diritto all’agente alle indennità di fine rapporto.

 

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Il capo area degli agenti di commercio https://www.studiolegalecrivello.it/blog/agenti-di-commercio/capo-area-agenti-commercio/ Thu, 12 Dec 2019 09:00:23 +0000 https://www.studiolegalecrivello.it/?p=7103 Tu sai che l’agente di commercio può essere anche un capo area e che è importante definire il suo mandato […]

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Tu sai che l’agente di commercio può essere anche un capo area e che è importante definire il suo mandato e le provvigioni spettanti?

La figura dell’agente di commercio, riconosciuta dalla giurisprudenza, può avvalersi di collaboratori in forma piramidale per favorire l’attività di promozione e vendita dei prodotti commercializzati. Accade infatti che la società mandante affidi all’agente, unitamente all’incarico di promozione e vendita in una zona determinata, anche l’incarico di controllare una rete di agenti; questo avviene quasi sempre dietro il pagamento di una provvigione sul fatturato dei medesimi agenti o su quello realizzato nella zona in cui gli stessi operano, anche se questa modalità di remunerazione dell’incarico non è del tutto corretta.
Ovviamente, si tratta di un’attività complementare e accessoria rispetto a quanto espressamente previsto dagli artt. 1742 e 1746 del Cod. Civ. Mansioni del capo area sono: controllare l’operato degli agenti, affiancare gli stessi presso la clientela, suggerire e stimolare verso nuove iniziative commerciali.

 

Provvigione all’agente capo area, sì ma il fisso mensile?

Gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono che per il “capo area” dovrà essere pattuito uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale.
Cosa si intende per compenso non provvigionale? La giurisprudenza in materia si riferisce ad un corrispettivo predeterminato e in misura fissa, non commisurato al fatturato prodotto dagli agenti coordinati.
Quindi, laddove nel contratto individuale sia inserita una clausola che prevede un compenso provvigionale anche per detta attività aggiuntiva, questa clausola è da ritenersi invalida.
Per determinare il compenso “non provvigionale” dell’agente capo area, si deve tener conto della “retribuzione minima” corrisposta al lavoratore subordinato per lo svolgimento di attività corrispondente.

 

Agente di commercio capo area: cosa accade se si revoca il mandato?

Ma perché con questo articolo ci stiamo interessando dell’attività di agente capo area?
Cosa potrebbe cambiare nel suo contratto in caso di revoca del mandato come coordinatore?
La giurisprudenza vigente sostiene che essendo il contratto di capo area accessorio al contratto principale, qualora questo dovesse essere revocato, il preponente non è tenuto al rispetto dei termini di preavviso previsti in materia di agenzia.
L’attività concretamente resa dal capo area non è finalizzata solo alla conclusione personale di affari; è anche quella di consentire alla propria rete di vendita di sviluppare un fatturato che faccia ottenere a lui un compenso ulteriore, oltre la provvigione. Ma l’oggetto principale del contratto deve essere comunque quello di promozione degli affari, rimanendo il coordinamento, un’attività solo accessoria e aggiuntiva.

Hai altri dubbi in merito al contratto di agenzia e alla funzione accessoria di capo area? Vuoi maggiori delucidazioni sull’attività di coordinamento?
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