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Cosa accade nell’ambito del rapporto di agenzia se una delle parti volesse interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza? Vediamo in quali casi è possibile un recesso per giusta causa, quali sono le situazioni in cui un agente può recedere dal contratto e se questa condizione è valida per legge.

 

Cosa stabilisce la legge in tema di recesso per giusta causa

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene applicabile in via analogica al rapporto di agenzia l’art. 2119 Cod. Civ. che regola il recesso del lavoratore subordinato. Ciascuna parte può quindi recedere in tronco dal rapporto se l’altra parte pone in essere un comportamento grave, tale da impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Facciamo un esempio. Se la società mandante modifica le condizioni contrattuali diminuendo il portafoglio clienti dell’agente, quest’ultimo può recedere dal contratto per giusta causa, in quanto il fatto è considerato un “grave inadempimento contrattuale”.

 

Ma a chi spetta decidere se la giusta causa esiste o meno?

Il giudizio sull’esistenza di una giusta causa di recesso spetta al giudice, che dovrà verificare se vi è stato un inadempimento colpevole e importante. Tale inadempimento dovrà cioè ledere in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia.
In sintesi, la giusta causa di recesso è di fatto un inadempimento così grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro per mancanza di fiducia.

 

Recesso per giusta causa e pagamento delle indennità

L’agente può recedere senza preavviso dal contratto di agenzia quando la preponente abbia posto in essere un inadempimento colpevole che leda considerevolmente l’interesse dell’agente medesimo. Infatti, il preponente è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente; la violazione di questi obblighi contrattuali può configurare una giusta causa di scioglimento e del recesso senza preavviso del rapporto di agenzia; ne consegue il diritto dell’agente a ricevere l’indennità prevista dall’art. 1751 Cod. Civ.

Se il contratto di agenzia termina per il recesso della mandante (senza giusta causa) è chiaro che il preponente deve pagare all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre all’indennità di fine rapporto.

Ma anche la mandante può recedere per giusta causa qualora l’agente sia contrattualmente inadempiente e ciò non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero quando la condotta dell’agente faccia venir meno il rapporto di fiducia tra le parti. Ciò indipendentemente dalle ricadute economiche conseguenti, potendo assumere rilevanza in tal senso anche fatti di minor consistenza.

In tale ipotesi, viene meno l’obbligo della società mandante di corrispondere all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso, poiché l’interruzione in tronco del rapporto è avvenuto per causa imputabile all’agente stesso. Inoltre, il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della casa mandante fa perdere il diritto all’agente alle indennità di fine rapporto.

 

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