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Tu sai che l’agente di commercio può essere anche un capo area e che è importante definire il suo mandato e le provvigioni spettanti?

La figura dell’agente di commercio, riconosciuta dalla giurisprudenza, può avvalersi di collaboratori in forma piramidale per favorire l’attività di promozione e vendita dei prodotti commercializzati. Accade infatti che la società mandante affidi all’agente, unitamente all’incarico di promozione e vendita in una zona determinata, anche l’incarico di controllare una rete di agenti; questo avviene quasi sempre dietro il pagamento di una provvigione sul fatturato dei medesimi agenti o su quello realizzato nella zona in cui gli stessi operano, anche se questa modalità di remunerazione dell’incarico non è del tutto corretta.
Ovviamente, si tratta di un’attività complementare e accessoria rispetto a quanto espressamente previsto dagli artt. 1742 e 1746 del Cod. Civ. Mansioni del capo area sono: controllare l’operato degli agenti, affiancare gli stessi presso la clientela, suggerire e stimolare verso nuove iniziative commerciali.

 

Provvigione all’agente capo area, sì ma il fisso mensile?

Gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono che per il “capo area” dovrà essere pattuito uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale.
Cosa si intende per compenso non provvigionale? La giurisprudenza in materia si riferisce ad un corrispettivo predeterminato e in misura fissa, non commisurato al fatturato prodotto dagli agenti coordinati.
Quindi, laddove nel contratto individuale sia inserita una clausola che prevede un compenso provvigionale anche per detta attività aggiuntiva, questa clausola è da ritenersi invalida.
Per determinare il compenso “non provvigionale” dell’agente capo area, si deve tener conto della “retribuzione minima” corrisposta al lavoratore subordinato per lo svolgimento di attività corrispondente.

 

Agente di commercio capo area: cosa accade se si revoca il mandato?

Ma perché con questo articolo ci stiamo interessando dell’attività di agente capo area?
Cosa potrebbe cambiare nel suo contratto in caso di revoca del mandato come coordinatore?
La giurisprudenza vigente sostiene che essendo il contratto di capo area accessorio al contratto principale, qualora questo dovesse essere revocato, il preponente non è tenuto al rispetto dei termini di preavviso previsti in materia di agenzia.
L’attività concretamente resa dal capo area non è finalizzata solo alla conclusione personale di affari; è anche quella di consentire alla propria rete di vendita di sviluppare un fatturato che faccia ottenere a lui un compenso ulteriore, oltre la provvigione. Ma l’oggetto principale del contratto deve essere comunque quello di promozione degli affari, rimanendo il coordinamento, un’attività solo accessoria e aggiuntiva.

Hai altri dubbi in merito al contratto di agenzia e alla funzione accessoria di capo area? Vuoi maggiori delucidazioni sull’attività di coordinamento?
Lo Studio Legale Crivello è a tua disposizione per una consulenza specifica in materia.
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