Scroll Top

L’agente monomandatario: monomandato ed esclusiva

agente monomandatario esclusiva

In questo articolo vogliamo occuparci di un aspetto molto importante che dovrebbe valutare un agente prima di firmare il contratto: agente monomandatario o agente in esclusiva?

Si tratta di una differenza molto sottile ma anche considerevole, che potrebbe far insorgere delle controversie. Ma prima di tutto, vediamo le differenze:

  •  L’agente monomandatario promuove esclusivamente i prodotti di un’azienda e non assume incarichi per conto di altre ditte anche se non in concorrenza.

La finalità della clausola di monomandato è quella di far sì che l’agente impieghi le proprie energie, unicamente per la promozione dei prodotti della preponente.

  • L’agente in esclusiva, invece, si impegna verso la preponente a non assumere, per la medesima zona e per lo stesso ramo di affari, incarichi da parte di altre imprese concorrenti.

La finalità della clausola di esclusiva è perciò quella di evitare che l’agente promuova in una determinata zona i prodotti di imprese che si trovano in concorrenza con la mandante.

La giurisprudenza è unanime nel considerare il diritto di esclusiva di cui all’art. 1743 Cod. Civ. come elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, con la conseguenza che tale diritto sussiste anche qualora non sia espressamente pattuito.
Tuttavia, le parti sono libere di derogarvi in maniera espressa.

Ma cosa prevede l’articolo in questione? Facciamo dunque un po’ di chiarezza.

L’art. 1743 Cod. Civ. infatti, dispone che: “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’Agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro“.

Cosa significa in concreto? La disposizione appena enunciata è volta alla tutela dell’agente.

E’ ovvio che se nella stessa zona il preponente potesse utilizzare più agenti, questi si vedrebbero ridotte in modo significativo le proprie prospettive di guadagno; ciò genererebbe un sistema di concorrenza tra agenti, cosicché le provvigioni spettanti per gli affari conclusi da uno di essi non potrebbero essere riconosciute agli altri.

Ma il diritto di esclusiva, non costituendo un elemento essenziale del contratto di agenzia, può essere derogato dalle parti. L’agente dovrà quindi prestare molta attenzione al contenuto del contratto di agenzia e leggere con attenzione ogni singola clausola prima di firmarlo.

Risulta quindi del tutto legittima l’attività di due agenti che, per esempio, concordano di svolgere congiuntamente un mandato di vendita nella stessa zona; ma in questo caso la mandante potrebbe richiedere di essere tenuta indenne da eventuali pretese provvigionali o risarcitorie avanzate dagli stessi agenti a seguito di contestazioni/contenziosi che dovessero sorgere tra le parti.

Si evidenzia che gli agenti plurimandatari, invece, possono promuovere diverse aziende contemporaneamente, gestendo clienti e prodotti in una modalità completamente autonoma, rispetto agli agenti monomandatari.

Hai dubbi sul tuo contratto? Affidati allo studio legale Crivello

E’ chiaro che nell’ambito del contratto di agente di commercio, sono numerose le situazioni che potrebbero generare delle controversie, non sempre risolvibili pacificamente tra le parti.
Non è raro che l’agente debba ricorrere ad un legale per far valere un proprio diritto e sancire i legittimi doveri delle parti.
Lo studio legale Crivello, può affiancarti prima e durante la stipula del tuo contratto di agenzia al fine di evitare le criticità e le problematiche di cui abbiamo parlato.
Se hai dubbi in merito al contratto che hai firmato o se vuoi solo un parere esperto, contattaci per richiederci una consulenza.